(Trattato-art. 48)
                             ARTICOLO 48 
                          Entrata in vigore 
 
1. Il presente trattato entra in vigore alla data di  deposito  degli
strumenti di  ratifica,  approvazione  o  accettazione  da  parte  di
firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non  meno  del
90% delle sottoscrizioni totali di cui all'allegato II. Se del  caso,
l'elenco dei membri del MES e'  opportunamente  adeguato;  in  questo
caso il modello definito di cui  all'allegato  I  viene  ricalcolato;
sono ridotti di conseguenza il capitale  autorizzato  totale  di  cui
all'articolo 8, paragrafo 1, e di cui  all'allegato  II,  nonche'  il
valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate di  cui
all'articolo 8, paragrafo 2. 
 
2. Per ciascuno dei firmatari che  depositeranno  successivamente  il
loro strumento di ratifica, approvazione o accettazione, il  presente
trattato entra in vigore il giorno successivo al deposito. 
 
3. Per ciascuno Stato che aderisce  al  presente  trattato  ai  sensi
dell'articolo 44, il presente trattato entra in vigore  il  ventesimo
giorno successivo al deposito dei propri strumenti di adesione. 
 
 
Fatto a Bruxelles, addi'  due  febbraio  duemiladodici  in  un  unico
esemplare, i cui testi in lingua estone, finlandese, francese, greca,
inglese,  irlandese,  italiana,  maltese,  neerlandese,   portoghese,
slovacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca fanno ugualmente fede,
e che sara' depositato negli archivi del  depositario,  il  quale  ne
trasmettera' copie debitamente certificate  a  ciascuna  delle  parti
contraenti.