(Trattato-art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                      Consiglio dei governatori 
 
1. Ogni membro  del  MES  nomina  un  governatore  e  un  governatore
supplente. Tali nomine  sono  revocabili  in  qualsiasi  momento.  Il
governatore e'  un  membro  del  governo  di  detto  membro  del  MES
responsabile delle finanze. Il governatore  supplente  e'  pienamente
abilitato ad agire a nome del  governatore  in  caso  di  assenza  di
quest'ultimo. 
 
2. Il consiglio dei governatori decide o  di  essere  presieduto  dal
presidente   dell'Eurogruppo   di   cui   al   protocollo   (n.   14)
sull'Eurogruppo allegato al trattato sull'Unione europea  e  al  TFUE
oppure elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente per
una durata di due anni. Il presidente  e  il  vicepresidente  possono
essere rieletti. Una nuova elezione e' organizzata senza  ritardo  se
il titolare non esercita piu' la funzione necessaria per la nomina  a
governatore. 
 
3. Il membro della  Commissione  europea  responsabile  degli  affari
economici e monetari e il presidente della BCE, nonche' il presidente
dell'Eurogruppo (se non e' il presidente o un  governatore),  possono
partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori  in  qualita'
di osservatori. 
 
4. Anche i rappresentanti di Stati membri  non  facenti  parte  della
zona euro che partecipano su  base  ad  hoc,  a  fianco  del  MES,  a
un'operazione di sostegno alla stabilita'  prestata  a  Stati  membri
della  zona  euro  sono  invitati  a  partecipare,  in  qualita'   di
osservatori, alle riunioni  del  consiglio  dei  governatori  in  cui
saranno  discusse  tale  sostegno  alla  stabilita'  e  la   relativa
sorveglianza. 
 
5. Il  consiglio  dei  governatori  puo'  invitare  altre  persone  a
partecipare  a  determinate  riunioni  in  qualita'  di  osservatori,
compresi i rappresentanti di istituzioni o  organizzazioni  quali  il
FMI. 
 
6. Il consiglio dei governatori adotta decisioni di comune accordo in
merito a quanto segue: 
 
a) la cancellazione del fondo  per  la  riserva  di  emergenza  e  il
reintegro del suo contenuto al  fondo  di  riserva  e/o  al  capitale
versato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4; 
b) l'emissione di nuove quote a condizioni diverse da  quelle  emesse
alla pari ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2; 
c) la richiesta di capitale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1; 
d) le modifiche dello stock del capitale versato al fine di  adeguare
il volume della capacita' massima di finanziamento del MES  ai  sensi
dell'articolo 10, paragrafo 1; 
e) la  valutazione  dell'opportunita'  di  possibili  incrementi  del
modello  di  sottoscrizione  del  capitale   della   BCE   ai   sensi
dell'articolo  11,  paragrafo  3,  e  le   modifiche   da   apportare
all'allegato I ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6; 
f) la concessione del sostegno alla  stabilita'  da  parte  del  MES,
incluse la politica economica, le condizioni enunciate nel protocollo
d'intesa di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e la definizione  della
scelta degli strumenti nonche' delle modalita'  finanziarie  e  delle
condizioni, ai sensi degli articoli da 12 a 18; 
g) il mandato alla Commissione europea per negoziare, di concerto con
la BCE, le condizioni di politica economica cui e'  subordinata  ogni
operazione di assistenza  finanziaria,  ai  sensi  dell'articolo  13,
paragrafo 3; 
h) la modifica  della  politica  e  delle  linee  direttrici  per  la
fissazione dei tassi di interesse dovuti per l'assistenza finanziaria
ai sensi dell'articolo 20; 
i) la modifica dell'elenco degli strumenti di assistenza  finanziaria
utilizzabili da parte del MES ai sensi dell'articolo 19; 
j)  la  determinazione  delle  modalita'  per  il  trasferimento  dei
sostegni concessi dal FESF al MES ai sensi dell'articolo 40; 
k) l'approvazione delle domande di  adesione  al  MES  presentate  da
nuovi membri ai sensi dell'articolo 44; 
l) gli adeguamenti del presente trattato quale conseguenza  derivante
dall'adesione  di  nuovi   membri,   comprese   le   modifiche   alla
ripartizione del capitale tra i membri del MES ed il calcolo di detta
ripartizione quale conseguenza derivante dall'adesione  di  un  nuovo
membro al MES, ai sensi dell'articolo 44; e 
m) la delega al consiglio di amministrazione di compiti elencati  nel
presente articolo. 
7. Il consiglio dei governatori adotta a maggioranza  qualificata  le
decisioni che seguono: 
a) fissa le modalita' tecniche dettagliate per l'adesione di un nuovo
membro al MES ai sensi dell'articolo 44; 
b) decide di  essere  presieduto  dal  presidente  dell'Eurogruppo  o
elegge, a maggioranza qualificata, il presidente e il  vicepresidente
del consiglio dei governatori ai sensi del paragrafo 2; 
c) redige lo statuto del MES e il regolamento interno  del  consiglio
dei governatori e del consiglio di amministrazione  (ivi  incluso  il
diritto di istituire  comitati  e  organi  ausiliari)  ai  sensi  del
paragrafo 9; 
d) compila l'elenco delle attivita' incompatibili con le funzioni  di
amministratore o amministratore supplente ai sensi  dell'articolo  6,
paragrafo 8; 
e) nomina il direttore generale e fissa la data di cessazione del suo
mandato ai sensi dell'articolo 7; 
f) determina altri fondi ai sensi dell'articolo 24; 
g)  assume  decisioni  sulle  azioni  da  adottarsi  per   recuperare
l'importo dovuto da un membro del  MES  ai  sensi  dell'articolo  25,
paragrafi 2 e 3; 
h) approva il rendiconto annuale del MES ai sensi  dell'articolo  27,
paragrafo 1; 
i) nomina i membri del collegio dei revisori ai  sensi  dell'articolo
30, paragrafo 1; 
j) approva la nomina dei revisori esterni ai sensi dell'articolo 29; 
k) revoca l'immunita' del presidente del consiglio  dei  governatori,
di un governatore, di un governatore supplente, di un amministratore,
di un amministratore supplente o  del  direttore  generale  ai  sensi
dell'articolo 35, paragrafo 2; 
l) stabilisce il regime fiscale applicabile al personale del  MES  ai
sensi dell'articolo 36, paragrafo 5; 
m) decide  su  eventuali  controversie  ai  sensi  dell'articolo  37,
paragrafo 2; e 
n) qualsiasi altra decisione necessaria non espressamente contemplata
dal presente trattato. 
8. Il presidente convoca e presiede le  riunioni  del  consiglio  dei
governatori. Il vicepresidente presiede tali riunioni nei casi in cui
il presidente non puo' parteciparvi. 
9. Il consiglio dei governatori adotta il proprio regolamento interno
e lo statuto del MES.