ARTICOLO 5 Consiglio dei governatori 1. Ogni membro del MES nomina un governatore e un governatore supplente. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. Il governatore e' un membro del governo di detto membro del MES responsabile delle finanze. Il governatore supplente e' pienamente abilitato ad agire a nome del governatore in caso di assenza di quest'ultimo. 2. Il consiglio dei governatori decide o di essere presieduto dal presidente dell'Eurogruppo di cui al protocollo (n. 14) sull'Eurogruppo allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE oppure elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente per una durata di due anni. Il presidente e il vicepresidente possono essere rieletti. Una nuova elezione e' organizzata senza ritardo se il titolare non esercita piu' la funzione necessaria per la nomina a governatore. 3. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari e il presidente della BCE, nonche' il presidente dell'Eurogruppo (se non e' il presidente o un governatore), possono partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori in qualita' di osservatori. 4. Anche i rappresentanti di Stati membri non facenti parte della zona euro che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un'operazione di sostegno alla stabilita' prestata a Stati membri della zona euro sono invitati a partecipare, in qualita' di osservatori, alle riunioni del consiglio dei governatori in cui saranno discusse tale sostegno alla stabilita' e la relativa sorveglianza. 5. Il consiglio dei governatori puo' invitare altre persone a partecipare a determinate riunioni in qualita' di osservatori, compresi i rappresentanti di istituzioni o organizzazioni quali il FMI. 6. Il consiglio dei governatori adotta decisioni di comune accordo in merito a quanto segue: a) la cancellazione del fondo per la riserva di emergenza e il reintegro del suo contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4; b) l'emissione di nuove quote a condizioni diverse da quelle emesse alla pari ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2; c) la richiesta di capitale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1; d) le modifiche dello stock del capitale versato al fine di adeguare il volume della capacita' massima di finanziamento del MES ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1; e) la valutazione dell'opportunita' di possibili incrementi del modello di sottoscrizione del capitale della BCE ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, e le modifiche da apportare all'allegato I ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6; f) la concessione del sostegno alla stabilita' da parte del MES, incluse la politica economica, le condizioni enunciate nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e la definizione della scelta degli strumenti nonche' delle modalita' finanziarie e delle condizioni, ai sensi degli articoli da 12 a 18; g) il mandato alla Commissione europea per negoziare, di concerto con la BCE, le condizioni di politica economica cui e' subordinata ogni operazione di assistenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3; h) la modifica della politica e delle linee direttrici per la fissazione dei tassi di interesse dovuti per l'assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 20; i) la modifica dell'elenco degli strumenti di assistenza finanziaria utilizzabili da parte del MES ai sensi dell'articolo 19; j) la determinazione delle modalita' per il trasferimento dei sostegni concessi dal FESF al MES ai sensi dell'articolo 40; k) l'approvazione delle domande di adesione al MES presentate da nuovi membri ai sensi dell'articolo 44; l) gli adeguamenti del presente trattato quale conseguenza derivante dall'adesione di nuovi membri, comprese le modifiche alla ripartizione del capitale tra i membri del MES ed il calcolo di detta ripartizione quale conseguenza derivante dall'adesione di un nuovo membro al MES, ai sensi dell'articolo 44; e m) la delega al consiglio di amministrazione di compiti elencati nel presente articolo. 7. Il consiglio dei governatori adotta a maggioranza qualificata le decisioni che seguono: a) fissa le modalita' tecniche dettagliate per l'adesione di un nuovo membro al MES ai sensi dell'articolo 44; b) decide di essere presieduto dal presidente dell'Eurogruppo o elegge, a maggioranza qualificata, il presidente e il vicepresidente del consiglio dei governatori ai sensi del paragrafo 2; c) redige lo statuto del MES e il regolamento interno del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione (ivi incluso il diritto di istituire comitati e organi ausiliari) ai sensi del paragrafo 9; d) compila l'elenco delle attivita' incompatibili con le funzioni di amministratore o amministratore supplente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8; e) nomina il direttore generale e fissa la data di cessazione del suo mandato ai sensi dell'articolo 7; f) determina altri fondi ai sensi dell'articolo 24; g) assume decisioni sulle azioni da adottarsi per recuperare l'importo dovuto da un membro del MES ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3; h) approva il rendiconto annuale del MES ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1; i) nomina i membri del collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1; j) approva la nomina dei revisori esterni ai sensi dell'articolo 29; k) revoca l'immunita' del presidente del consiglio dei governatori, di un governatore, di un governatore supplente, di un amministratore, di un amministratore supplente o del direttore generale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2; l) stabilisce il regime fiscale applicabile al personale del MES ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 5; m) decide su eventuali controversie ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2; e n) qualsiasi altra decisione necessaria non espressamente contemplata dal presente trattato. 8. Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio dei governatori. Il vicepresidente presiede tali riunioni nei casi in cui il presidente non puo' parteciparvi. 9. Il consiglio dei governatori adotta il proprio regolamento interno e lo statuto del MES.