(Trattato-art. 6)
                             ARTICOLO 6 
                    Consiglio di amministrazione 
 
1. Ogni governatore nomina  un  amministratore  e  un  amministratore
supplente tra persone dotate di elevata competenza in campo economico
e finanziario. Tali nomine  sono  revocabili  in  qualsiasi  momento.
L'amministratore supplente e' pienamente abilitato ad  agire  a  nome
dell'amministratore in caso di assenza di quest'ultimo. 
 
2. Il membro della  Commissione  europea  responsabile  degli  affari
economici e monetari ed il  presidente  della  BCE  possono  nominare
ciascuno un osservatore. 
 
3. I rappresentanti degli Stati membri non facenti parte  della  zona
euro  che  partecipano  su  base  ad  hoc,  a  fianco  del   MES,   a
un'operazione di assistenza finanziaria prestata a Stati membri della
zona euro sono  altresi'  invitati  a  partecipare,  in  qualita'  di
osservatori, alle riunioni del consiglio di  amministrazione  in  cui
saranno  discusse  tale  assistenza   finanziaria   e   la   relativa
sorveglianza. 
 
4. Il consiglio dei governatori puo' invitare altre persone, compresi
i rappresentanti di istituzioni o  organizzazioni,  a  partecipare  a
determinate riunioni in qualita' di osservatori. 
 
5. Il consiglio di amministrazione  adotta  le  proprie  decisioni  a
maggioranza  qualificata,  salvo  altrimenti  disposto  nel  presente
trattato. Le  decisioni  da  assumere  sulla  base  delle  competenze
delegate dal consiglio  dei  governatori  sono  adottate  secondo  le
relative regole di voto di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7. 
 
6. Fatte salve le competenze del consiglio dei  governatori  definite
all'articolo 5, il consiglio di amministrazione assicura che  il  MES
sia gestito in conformita' al presente trattato ed allo  statuto  del
MES adottato dal consiglio dei governatori. Esso adotta le  decisioni
disposte dal presente trattato o ad esso delegate dal  consiglio  dei
governatori. 
 
7. Qualsiasi vacanza in  seno  al  consiglio  di  amministrazione  e'
immediatamente coperta ai sensi del paragrafo 1. 
 
8. Il consiglio  dei  governatori  stabilisce  quali  attivita'  sono
incompatibili con le funzioni di amministratore o  di  amministratore
supplente, lo statuto del MES e il regolamento interno del  consiglio
di amministrazione.