ARTICOLO 7 Direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio dei governatori fra i candidati aventi la nazionalita' di un membro del MES, dotati di esperienza internazionale pertinente e di elevato livello di competenza in campo economico e finanziario. Nel corso del suo mandato il direttore generale non puo' esercitare la funzione di governatore o amministratore, ne' di governatore supplente o amministratore supplente. 2. Il mandato del direttore generale e' di cinque anni ed e' rinnovabile una volta. Il direttore generale decade comunque dalle sue funzioni qualora lo decida il consiglio dei governatori. 3. Il direttore generale presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del consiglio dei governatori. 4. Il direttore generale e' il capo del personale del MES. Egli e' responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento del personale in conformita' allo statuto del personale adottato dal consiglio di amministrazione. 5. Il direttore generale e' il rappresentante legale del MES e ne gestisce gli affari correnti sotto la direzione del consiglio di amministrazione.