(Trattato-art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                         Direttore generale 
 
1. Il direttore generale e' nominato dal  consiglio  dei  governatori
fra i candidati aventi la nazionalita' di un membro del  MES,  dotati
di esperienza internazionale  pertinente  e  di  elevato  livello  di
competenza in campo  economico  e  finanziario.  Nel  corso  del  suo
mandato il direttore generale non  puo'  esercitare  la  funzione  di
governatore  o  amministratore,  ne'  di  governatore   supplente   o
amministratore supplente. 
 
2. Il mandato  del  direttore  generale  e'  di  cinque  anni  ed  e'
rinnovabile una volta. Il direttore generale  decade  comunque  dalle
sue funzioni qualora lo decida il consiglio dei governatori. 
 
3. Il direttore  generale  presiede  le  riunioni  del  consiglio  di
amministrazione  e  partecipa  alle  riunioni   del   consiglio   dei
governatori. 
 
4. Il direttore generale e' il capo del personale del  MES.  Egli  e'
responsabile dell'organizzazione, della nomina  e  del  licenziamento
del personale in conformita' allo statuto del personale adottato  dal
consiglio di amministrazione. 
 
5. Il direttore generale e' il rappresentante legale  del  MES  e  ne
gestisce gli affari correnti sotto  la  direzione  del  consiglio  di
amministrazione.