ARTICOLO 8 Stock di capitale autorizzato 1. Lo stock di capitale autorizzato del MES ammonta a 700 000 milioni di EUR. Esso e' suddiviso in sette milioni di quote, ciascuna del valore nominale pari a 100 000 EUR, sottoscrivibili in conformita' al modello di contribuzione iniziale di cui all'articolo 11 e calcolato nell'allegato I. 2. Lo stock di capitale autorizzato e' composto da quote versate e quote richiamabili. Il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 000 milioni di EUR. Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari. Le altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni. 3. Le quote di capitale autorizzato non sono in alcun modo gravate da oneri, pegni ed ipoteche e non sono trasferibili, fatta eccezione per i trasferimenti conseguenti alla rimodulazione del modello di contribuzione di cui all'articolo 11 in misura necessaria a garantire che la ripartizione delle quote corrisponda al modello modificato. 4. 1 membri del MES si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a versare la propria quota di capitale autorizzato in conformita' al modello di contribuzione di cui all'allegato I. Essi provvedono in tempo utile al versamento delle quote di capitale richiamato secondo le modalita' stabilite nel presente trattato. 5. La responsabilita' di ciascun membro del MES e' in ogni caso limitata alla sua quota di capitale autorizzato al prezzo di emissione determinato. Nessun membro del MES puo' essere considerato responsabile, in virtu' della sua appartenenza al MES, degli obblighi da questi contratti. L'obbligo di un membro del MES di contribuire al capitale autorizzato in conformita' al presente trattato non decade allorquando detto membro divenga beneficiario oppure riceva assistenza finanziaria dal MES.