ARTICOLO 9 Richiesta di capitale 1. Il consiglio dei governatori puo' richiedere il versamento in qualsiasi momento del capitale autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES. 2. Il consiglio di amministrazione puo' richiedere il versamento del capitale autorizzato non versato mediante una decisione adottata a maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del capitale versato ove quest'ultimo, per effetto dell'assorbimento di perdite, sia sceso al di sotto del livello stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, da modificarsi da parte del consiglio dei governatori secondo la procedura di cui all'articolo 10, che determina un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES. 3. Il direttore generale richiede in tempo utile il capitale autorizzato non versato se questo e' necessario ad evitare che il MES risulti inadempiente rispetto ai previsti obblighi di pagamento, o di altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale informa il consiglio di amministrazione e il consiglio dei governatori di tali richieste. Allorquando sia rilevata un'eventuale carenza di fondi nelle disponibilita' del MES, il direttore generale effettua tale(i) richieste(i) di capitale quanto prima possibile al fine di garantire che il MES disponga di fondi sufficienti per onorare la totalita' dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. I membri del MES si impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale richiesto dal direttore generale ai sensi del presente paragrafo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta. 4. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalita' particolareggiate applicabili alle richieste di capitale ai sensi del presente articolo.