(Trattato-art. 9)
                             ARTICOLO 9 
                        Richiesta di capitale 
 
1. Il consiglio dei governatori  puo'  richiedere  il  versamento  in
qualsiasi momento del capitale autorizzato non versato e  fissare  un
congruo termine per il relativo pagamento da  parte  dei  membri  del
MES. 
 
2. Il consiglio di amministrazione puo' richiedere il versamento  del
capitale autorizzato non versato mediante una  decisione  adottata  a
maggioranza semplice volta a ripristinare  il  livello  del  capitale
versato ove quest'ultimo, per effetto dell'assorbimento  di  perdite,
sia sceso al di sotto del livello stabilito all'articolo 8, paragrafo
2, da modificarsi da parte del consiglio dei governatori  secondo  la
procedura di cui all'articolo 10, che determina  un  congruo  termine
per il relativo pagamento da parte dei membri del MES. 
 
3.  Il  direttore  generale  richiede  in  tempo  utile  il  capitale
autorizzato non versato se questo e' necessario ad evitare che il MES
risulti inadempiente rispetto ai previsti obblighi di pagamento, o di
altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale
informa  il  consiglio  di  amministrazione  e   il   consiglio   dei
governatori di tali richieste. Allorquando sia rilevata  un'eventuale
carenza di fondi nelle disponibilita' del MES, il direttore  generale
effettua tale(i) richieste(i) di capitale quanto prima  possibile  al
fine di garantire che  il  MES  disponga  di  fondi  sufficienti  per
onorare la totalita' dei pagamenti dovuti ai creditori alla  scadenza
prevista.  I  membri  del  MES  si  impegnano  incondizionatamente  e
irrevocabilmente  a  versare  il  capitale  richiesto  dal  direttore
generale ai sensi del  presente  paragrafo  entro  sette  giorni  dal
ricevimento della richiesta. 
 
4.  Il  consiglio  di  amministrazione  adotta  le  condizioni  e  le
modalita' particolareggiate applicabili alle richieste di capitale ai
sensi del presente articolo.