Art. 10 
 
 
                  Assistenza spirituale ai detenuti 
 
  1. E' assicurato il diritto da parte dei ministri  di  culto  della
Chiesa di dare assistenza spirituale negli istituti penitenziari. 
  2.  A  tale  fine  la  Chiesa  trasmette  all'autorita'  competente
l'elenco  dei  ministri   di   culto   responsabili   dell'assistenza
spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione
territoriale di competenza della  predetta  autorita',  allegando  la
certificazione di cui all'articolo 4. Tali ministri sono compresi tra
coloro  che  possono  visitare  gli   istituti   penitenziari   senza
particolare autorizzazione. 
  3. L'assistenza spirituale e' svolta negli istituti penitenziari  a
richiesta dei detenuti o delle loro famiglie  o  per  iniziativa  dei
ministri  di  culto,  in  locali  idonei  messi  a  disposizione  dal
direttore dell'istituto penitenziario. 
  4.  Il  direttore  dell'istituto  penitenziario  informa  di   ogni
richiesta proveniente dai  detenuti  l'autorita'  religiosa  preposta
alla Chiesa piu' vicina.