Art. 12 
 
 
                 Insegnamento religioso nelle scuole 
 
  1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di  tutti,
riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado,
il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.  Tale  diritto
e' esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su  di
essi, ai sensi delle leggi dello Stato. 
  2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto  di  cui  al
comma 1,  l'ordinamento  scolastico  provvede  a  che  l'insegnamento
religioso non abbia luogo  secondo  orari  o  modalita'  che  abbiano
effetti comunque discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di
non avvalersene, e che  non  siano  previste  forme  di  insegnamento
religioso nello svolgimento dei programmi  di  altre  discipline.  In
ogni caso non potranno essere  richiesti  ai  detti  alunni  pratiche
religiose o atti di culto. 
  3. La Repubblica, nel garantire  il  carattere  pluralistico  della
scuola,  assicura  agli  incaricati  della  Chiesa  il   diritto   di
rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro
famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio  del  fatto
religioso e delle  sue  implicazioni.  Tale  attivita'  si  inserisce
nell'ambito delle attivita' facoltative  finalizzate  all'ampliamento
dell'offerta  formativa  organizzate  dalle  istituzioni  scolastiche
nell'esercizio della loro autonomia, con modalita'  concordate  dalla
Chiesa  con  le  medesime  istituzioni.  Gli  oneri  finanziari  sono
comunque a carico della Chiesa.