Art. 13 Istituzione di scuole ed istituti di educazione 1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. 2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione. 3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parita' possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata.