Art. 13 
 
 
           Istituzione di scuole ed istituti di educazione 
 
  1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta'  della
scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione,
garantisce alla Chiesa il diritto di istituire liberamente scuole  di
ogni ordine e grado ed istituti di educazione. 
  2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 deve  avvenire  nel
rispetto della normativa vigente in materia di parita'  scolastica  e
di diritto allo studio e all'istruzione. 
  3. Gli studenti delle scuole a  cui  sia  riconosciuta  la  parita'
possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di
leva, degli stessi rinvii  accordati  agli  studenti  degli  istituti
statali, per corsi di pari durata.