Art. 14 
 
 
                             Matrimonio 
 
  1. Ferma restando l'autonomia della Chiesa in materia  religiosa  o
di culto, la Chiesa riconosce allo Stato esclusiva giurisdizione  per
quanto concerne gli effetti civili del matrimonio. 
  2. La  Repubblica  riconosce  gli  effetti  civili  del  matrimonio
celebrato  davanti  ad  un  ministro  di  culto  della   Chiesa,   di
cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta
dalle pubblicazioni nella casa comunale e che  l'atto  di  matrimonio
sia trascritto nei registri dello stato civile. 
  3.  Coloro  che  intendono  celebrare  il  matrimonio  secondo   la
previsione del comma 2, comunicano tale intento  all'ufficiale  dello
stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. 
  4.  L'ufficiale  dello  stato  civile,  dopo  aver  proceduto  alle
pubblicazioni, accerta che nulla  si  oppone  alla  celebrazione  del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in
un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. 
  5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della Chiesa spiega  ai
coniugi gli  effetti  civili  del  matrimonio,  dando  lettura  degli
articoli del codice civile riguardanti  i  diritti  e  i  doveri  dei
coniugi. I coniugi possono, altresi', rendere le dichiarazioni che la
legge consente siano rese nell'atto di matrimonio. 
  6.  Il  ministro  di  culto  davanti  al  quale  e'   avvenuta   la
celebrazione  nuziale  compila  immediatamente   dopo,   in   duplice
originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei  nulla  osta
rilasciati dall'ufficiale dello stato  civile.  Entro  cinque  giorni
dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa e'  avvenuta,
trasmette  all'ufficiale  dello  stato  civile  del  comune  dove  e'
avvenuta la celebrazione un originale dell'atto di matrimonio insieme
al nulla osta. 
  7.  L'ufficiale  dello  stato  civile,  constatata  la  regolarita'
formale dell'atto  e  l'autenticita'  del  nulla  osta,  effettua  la
trascrizione nei registri dello stato civile entro  ventiquattro  ore
dal ricevimento e ne da' notizia al  ministro  di  culto  davanti  al
quale e' avvenuta la celebrazione nuziale. 
  8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della  celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto  abbia
omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.