Art. 15 Tutela degli edifici di culto 1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, nonche' le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorita' della Chiesa. 2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare negli edifici di cui al comma 1 per l'esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della Chiesa responsabile dell'edificio. 3. Lo Stato prende atto che le attivita' di culto della Chiesa possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della Chiesa. 4. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dalla Chiesa per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. Ad essi e alle relative pertinenze si applicano l'articolo 17, comma 3, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A)), e' il seguente: «Art. 17 (L) (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)). - 1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire e' ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'art. 18. 2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione e' pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purche' sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore. 3. Il contributo di costruzione non e' dovuto: a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita'; e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. 4. Per gli interventi da realizzarsi su immobili di proprieta' dello Stato il contributo di costruzione e' commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.».