Art. 15 
 
 
                    Tutela degli edifici di culto 
 
  1. Gli edifici aperti al culto pubblico della  Chiesa,  nonche'  le
loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti,  espropriati
o demoliti  se  non  per  gravi  ragioni  e  previo  accordo  con  la
competente autorita' della Chiesa. 
  2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica  non  puo'
entrare negli edifici di cui al comma 1  per  l'esercizio  delle  sue
funzioni, senza averne dato previo avviso  e  preso  accordi  con  il
ministro della Chiesa responsabile dell'edificio. 
  3. Lo Stato prende atto che le  attivita'  di  culto  della  Chiesa
possono svolgersi anche al di fuori  degli  edifici  di  culto  della
Chiesa. 
  4. L'autorita' civile tiene conto delle  esigenze  religiose  delle
popolazioni fatte  presenti  dalla  Chiesa  per  quanto  concerne  la
costruzione di nuovi edifici  di  culto.  Ad  essi  e  alle  relative
pertinenze si applicano l'articolo 17, comma 3, lettera c), del testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, nonche' le  norme  vigenti  in  materia  di  esenzioni,
agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il testo dell'art.  17,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia - Testo A)), e' il seguente: 
              «Art. 17 (L) (Riduzione o  esonero  dal  contributo  di
          costruzione (legge 28 gennaio  1977,  n.  10,  articoli  7,
          comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7
          e 9, convertito in legge 25 marzo 1982,  n.  94;  legge  24
          marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991,  n.  10,
          art. 26, comma 1; legge n. 662  del  1996,  art.  2,  comma
          60)). - 1. Nei casi di  edilizia  abitativa  convenzionata,
          relativa  anche  ad  edifici   esistenti,   il   contributo
          afferente al permesso di costruire  e'  ridotto  alla  sola
          quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del
          permesso si impegni, a mezzo  di  una  convenzione  con  il
          comune,  ad  applicare  prezzi  di  vendita  e  canoni   di
          locazione  determinati  ai  sensi  della   convenzione-tipo
          prevista dall'art. 18. 
              2. Il  contributo  per  la  realizzazione  della  prima
          abitazione e' pari a quanto stabilito per la corrispondente
          edilizia  residenziale  pubblica,  purche'   sussistano   i
          requisiti indicati dalla normativa di settore. 
              3. Il contributo di costruzione non e' dovuto: 
                a)  per  gli  interventi  da  realizzare  nelle  zone
          agricole, ivi comprese  le  residenze,  in  funzione  della
          conduzione del fondo  e  delle  esigenze  dell'imprenditore
          agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art.  12  della
          legge 9 maggio 1975, n. 153; 
                b)  per  gli  interventi  di  ristrutturazione  e  di
          ampliamento, in misura non superiore  al  20%,  di  edifici
          unifamiliari; 
                c)  per  gli  impianti,  le  attrezzature,  le  opere
          pubbliche o di interesse  generale  realizzate  dagli  enti
          istituzionalmente  competenti  nonche'  per  le  opere   di
          urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di
          strumenti urbanistici; 
                d) per gli interventi da realizzare in attuazione  di
          norme o di provvedimenti emanati  a  seguito  di  pubbliche
          calamita'; 
                e) per i nuovi impianti,  lavori,  opere,  modifiche,
          installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di  energia,
          alla  conservazione,  al  risparmio  e  all'uso   razionale
          dell'energia, nel rispetto  delle  norme  urbanistiche,  di
          tutela artistico-storica e ambientale. 
              4. Per gli interventi da  realizzarsi  su  immobili  di
          proprieta' dello Stato  il  contributo  di  costruzione  e'
          commisurato   alla   incidenza   delle   sole   opere    di
          urbanizzazione.».