Art. 17 
 
 
                Riconoscimento di enti ecclesiastici 
 
  1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'«Ente patrimoniale
della Chiesa di Gesu' Cristo dei santi  degli  ultimi  giorni»,  ente
ecclesiastico  riconosciuto  con   decreto   del   Presidente   della
Repubblica 23 febbraio 1993, possono essere  riconosciuti  come  enti
ecclesiastici  altri  enti,  istituzioni  ed   organismi   costituiti
nell'ambito della Chiesa, aventi sede in Italia, che abbiano fine  di
religione o di culto, solo o  congiunto  con  quelli  di  istruzione,
assistenza  o  beneficenza,  su  istanza  del  legale  rappresentante
dell'ente di cui  si  chiede  il  riconoscimento,  controfirmata  dal
presidente dell'Ente patrimoniale della Chiesa di  Gesu'  Cristo  dei
santi degli ultimi giorni. 
  2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si
chiede il riconoscimento della personalita'  giuridica  al  carattere
ecclesiastico  e  ai  fini  di  cui  al  comma  1  sulla  base  della
documentazione ad essi fornita. 
  3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta  in  volta
in conformita' alle disposizioni dell'articolo 22. 
  4.  Il  riconoscimento  e'  concesso  con  decreto   del   Ministro
dell'interno. 
  5. Gli enti riconosciuti in base al presente articolo  assumono  la
qualifica di enti ecclesiastici della  Chiesa  di  Gesu'  Cristo  dei
Santi degli ultimi giorni civilmente riconosciuti.