Art. 18 
 
 
                 Mutamenti degli enti ecclesiastici 
 
  1. Ogni mutamento sostanziale nel fine e nel modo di  esistenza  di
un ente ecclesiastico della Chiesa civilmente riconosciuto,  acquista
efficacia civile mediante riconoscimento  con  decreto  del  Ministro
dell'interno. 
  2. In caso  di  mutamento  che  faccia  perdere  all'ente  uno  dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento,  questo  puo'  essere
revocato con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentito  l'«Ente
patrimoniale della Chiesa di Gesu'  Cristo  dei  santi  degli  ultimi
giorni». 
  3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione  di  un  ente  da
parte dell'organo statutariamente competente della Chiesa,  determina
la  cessazione,  con  provvedimento   statale,   della   personalita'
giuridica dell'ente stesso. 
  4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso  o  estinto  avviene
secondo quanto prevede il provvedimento  dell'organo  statutariamente
competente, fatti  salvi  comunque  la  volonta'  dei  disponenti,  i
diritti dei terzi, le disposizioni statutarie.