Art. 19 Iscrizione nel registro delle persone giuridiche 1. Gli enti ecclesiastici della Chiesa civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove gia' non iscritti. Decorso tale termine gli enti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.