Art. 19 
 
 
          Iscrizione nel registro delle persone giuridiche 
 
  1. Gli enti  ecclesiastici  della  Chiesa  civilmente  riconosciuti
devono iscriversi nel registro delle  persone  giuridiche  entro  due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  ove  gia'
non iscritti. Decorso tale termine gli enti possono concludere negozi
giuridici  solo  previa  iscrizione  nel   registro   delle   persone
giuridiche. 
  2. Nel registro delle persone giuridiche,  oltre  alle  indicazioni
prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le  norme
di funzionamento ed  i  poteri  degli  organi  di  rappresentanza  di
ciascun ente.