Art. 2 
 
 
                         Liberta' religiosa 
 
  1. In conformita' ai principi della Costituzione,  e'  riconosciuto
il diritto di professare e praticare liberamente la  religione  della
Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi  forma,  individuale
od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato  o  in
pubblico, il culto ed i riti. La Chiesa ha piena liberta' di svolgere
la   sua   missione   pastorale,   educativa,   caritativa    e    di
evangelizzazione. 
  2. E' garantita alla Chiesa, alle sue organizzazioni,  associazioni
e ai suoi fedeli la piena liberta'  di  riunione  e  la  liberta'  di
manifestazione del pensiero mediante la parola, lo  scritto  ed  ogni
altro mezzo di diffusione. 
  3. Le affissioni  e  la  distribuzione  di  pubblicazioni,  atti  e
stampati relativi al ministero ecclesiastico, alla vita  religiosa  e
alla missione della Chiesa, all'interno e all'ingresso dei luoghi  di
culto e delle pertinenti sedi  religiose  della  Chiesa,  nonche'  le
collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuati  senza  alcuna
autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello  Stato
e sono esenti da qualunque tributo. 
  4. E' riconosciuta ai rappresentanti della Chiesa  la  liberta'  di
distribuire gratuitamente, nei luoghi pubblici, copie  del  Libro  di
Mormon, della Bibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti  la
religione  della  Chiesa,  senza  la  necessita'  di   autorizzazione
specifica o il pagamento di alcun tributo. 
  5. Considerato che  l'ordinamento  radiotelevisivo  si  informa  ai
principi di liberta', di manifestazione del pensiero e di  pluralismo
dettati dalla Costituzione, nel  quadro  della  pianificazione  delle
radiofrequenze si  tiene  conto  delle  richieste,  presentate  dalle
emittenti gestite dalla Chiesa operanti in  ambito  locale,  relative
alla  disponibilita'  di  bacini  di   utenza   idonei   a   favorire
l'economicita' della gestione e un'adeguata pluralita'  di  emittenti
in conformita' alla disciplina del settore.