Art. 2 Liberta' religiosa 1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto ed i riti. La Chiesa ha piena liberta' di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione. 2. E' garantita alla Chiesa, alle sue organizzazioni, associazioni e ai suoi fedeli la piena liberta' di riunione e la liberta' di manifestazione del pensiero mediante la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. 3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati relativi al ministero ecclesiastico, alla vita religiosa e alla missione della Chiesa, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti sedi religiose della Chiesa, nonche' le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuati senza alcuna autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo. 4. E' riconosciuta ai rappresentanti della Chiesa la liberta' di distribuire gratuitamente, nei luoghi pubblici, copie del Libro di Mormon, della Bibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti la religione della Chiesa, senza la necessita' di autorizzazione specifica o il pagamento di alcun tributo. 5. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di liberta', di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste, presentate dalle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione e un'adeguata pluralita' di emittenti in conformita' alla disciplina del settore.