Art. 20 
 
 
                  Gestione degli enti ecclesiastici 
 
  1.  La   gestione   ordinaria   e   gli   atti   di   straordinaria
amministrazione degli enti ecclesiastici civilmente  riconosciuti  si
svolgono sotto il controllo degli  organi  competenti  della  Chiesa,
senza ingerenza da parte dello Stato, delle  regioni  e  degli  altri
enti territoriali.