Art. 22 
 
 
                  Attivita' di religione o di culto 
 
  1. Agli effetti delle leggi civili si considerano: 
    a) attivita'  di  religione  o  di  culto,  quelle  dirette  alla
predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose,
svolgimento  dei  servizi  di  culto,  attivita'  missionarie  e   di
evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle  necessita'  delle
anime; 
    b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di
assistenza e beneficenza, istruzione educazione e cultura e, in  ogni
caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro. 
  2. La Repubblica prende atto che, per  la  Chiesa,  la  cura  delle
necessita'  delle  anime  comprende  anche  la  ricerca   genealogica
necessaria per la salvezza delle anime degli antenati. Tale attivita'
e' comunque svolta nel rispetto delle leggi vigenti.