Art. 22 Attivita' di religione o di culto 1. Agli effetti delle leggi civili si considerano: a) attivita' di religione o di culto, quelle dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attivita' missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessita' delle anime; b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro. 2. La Repubblica prende atto che, per la Chiesa, la cura delle necessita' delle anime comprende anche la ricerca genealogica necessaria per la salvezza delle anime degli antenati. Tale attivita' e' comunque svolta nel rispetto delle leggi vigenti.