Art. 23 
 
 
             Regime tributario degli enti ecclesiastici 
 
  1. Gli enti ecclesiastici  civilmente  riconosciuti  della  Chiesa,
incluso l'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu'  Cristo  dei  santi
degli ultimi giorni, aventi fine di religione o di culto, cosi'  come
le attivita' esercitate dagli enti predetti e dirette a  tali  scopi,
sono  equiparati,  a  fini  tributari,  agli  enti  aventi  fine   di
assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l'applicabilita'
di norme piu' favorevoli. 
  2.  Gli  enti  di  cui  al  comma  1,  tuttavia,  possono  svolgere
liberamente anche attivita' diverse  da  quelle  di  religione  o  di
culto. In tale caso dette attivita' saranno assoggettate  alle  leggi
dello Stato concernenti la  disciplina,  anche  tributaria,  inerente
alle medesime.