Art. 24 
 
 
                    Deduzione agli effetti IRPEF 
 
  1.  La  Repubblica  prende  atto  che   la   Chiesa   si   sostiene
finanziariamente con i contributi  volontari  dei  suoi  fedeli,  che
consistono nelle decime e nelle offerte. 
  2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, le persone  fisiche  possono  dedurre
dal  proprio  reddito  complessivo,  agli  effetti   dell'IRPEF,   le
erogazioni liberali in denaro che siano destinate alle  attivita'  di
cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), ed al rimborso delle  spese
dei ministri di culto e dei  missionari,  fino  all'importo  di  euro
1.032,91, a favore dell'«Ente  patrimoniale  della  Chiesa  di  Gesu'
Cristo dei santi degli ultimi giorni». 
  3. Le modalita' relative alle deduzioni di  cui  al  comma  2  sono
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predispone eventuali
modifiche, si puo' procedere alla revisione  dell'importo  deducibile
di cui al comma 2 ad opera di  una  apposita  commissione  paritetica
nominata dall'autorita' governativa e dalla Chiesa.