Art. 25 
 
 
                              Cimiteri 
 
  1. I piani regolatori cimiteriali devono  prevedere,  su  richiesta
della Chiesa, reparti speciali  per  la  sepoltura  dei  suoi  fedeli
defunti, costituiti mediante  concessione  di  un'area  adeguata  del
cimitero in conformita' delle leggi vigenti. 
  2. La sepoltura nei cimiteri della Chiesa e  nei  reparti  speciali
dei cimiteri comunali sono perpetue in conformita' con i  riti  e  la
tradizione della Chiesa medesima. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, fermi restando gli oneri di  legge  a
carico della Chiesa,  le  concessioni  di  cui  all'articolo  92  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni. 
  4. L'inumazione nei  reparti  della  Chiesa  ha  luogo  secondo  un
regolamento emanato dalla stessa, in  conformita'  con  la  normativa
italiana in materia. 
  5. Nei cimiteri della Chiesa e' assicurata l'osservanza dei riti  e
delle cerimonie della Chiesa. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il testo dell'art.  92  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10 settembre 1990,  n.  285  (Approvazione
          del regolamento di polizia mortuaria), e' il seguente: 
              «Art. 92. - 1. Le  concessioni  previste  dall'art.  90
          sono a tempo determinato e di durata  non  superiore  a  99
          anni, salvo rinnovo. 
              2.  Le  concessioni  a  tempo  determinato  di   durata
          eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente
          alla data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 21 ottobre 1975, n.  803,  possono  essere
          revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla  tumulazione
          dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di
          insufficienza  del  cimitero  rispetto  al  fabbisogno  del
          comune  e  non  sia  possibile  provvedere  tempestivamente
          all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte
          le  concessioni  si  estinguono  con  la  soppressione  del
          cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98. 
              3. Con l'atto della concessione il comune puo'  imporre
          ai concessionari determinati obblighi, tra  cui  quello  di
          costruire la sepoltura entro un tempo determinato  pena  la
          decadenza della concessione. 
              4. Non  puo'  essere  fatta  concessione  di  aree  per
          sepolture private a persone o ad enti che  mirino  a  farne
          oggetto di lucro o di speculazione.».