Art. 26 
 
 
                         Norme di attuazione 
 
  1. Le autorita' competenti, nell'emanare  le  norme  di  attuazione
della  presente  legge,  tengono  conto  delle  esigenze  fatte  loro
presenti  dalla  Chiesa   ed   avviano,   se   richieste,   opportune
consultazioni.