Art. 27 Cessazione di efficacia della normativa precedente e delle norme contrastanti 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi della Chiesa, nonche' degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte. 2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti della Chiesa, comunita' ed enti e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Note all'art. 27: - La legge 24 giugno 1929, n. 1159, reca: «Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.». - Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, reca: «Norme per l'attuazione della L. 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.».