Art. 27 
 
 
         Cessazione di efficacia della normativa precedente 
                     e delle norme contrastanti 
 
  1. Alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le
disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto
28  febbraio  1930,  n.  289,   cessano   di   avere   efficacia   ed
applicabilita'  nei  riguardi  della  Chiesa,  nonche'  degli   enti,
istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte. 
  2. Ogni norma contrastante con la presente  legge  cessa  di  avere
efficacia nei confronti della  Chiesa,  comunita'  ed  enti  e  degli
organi e persone che li  costituiscono,  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge medesima. 
 
          Note all'art. 27: 
              - La legge 24 giugno 1929, n. 1159, reca: «Disposizioni
          sull'esercizio  dei  culti  ammessi  nello  Stato   e   sul
          matrimonio  celebrato  davanti  ai   ministri   dei   culti
          medesimi.». 
              - Il regio decreto 28  febbraio  1930,  n.  289,  reca:
          «Norme per l'attuazione della L. 24 giugno 1929,  n.  1159,
          sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento  di  essa
          con le altre leggi dello Stato.».