Art. 28 
 
 
                          Ulteriori intese 
 
  1. Le parti sottopongono a nuovo esame il  contenuto  dell'allegata
intesa al termine del decimo anno dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  2. Ove, prima del termine di cui al comma 1, una  delle  due  parti
ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa,
le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si  procede
con la  stipulazione  di  una  nuova  intesa  e  con  la  conseguente
presentazione  al  Parlamento  di  apposito  disegno  di   legge   di
approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 
  3. In  occasione  di  disegni  di  legge  relativi  a  materie  che
coinvolgono  rapporti  della  Chiesa  con  lo  Stato,  sono  promosse
previamente, in conformita' all'articolo  8  della  Costituzione,  le
intese del caso.