Art. 3 
 
 
                       Autonomia della Chiesa 
 
  1. La Repubblica da' atto dell'autonomia della  Chiesa  liberamente
organizzata secondo i propri ordinamenti e  disciplinata  dai  propri
statuti. 
  2. La Repubblica, richiamandosi ai  diritti  inviolabili  dell'uomo
garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di
culto e dei missionari, di cui agli articoli 4 e 5,  le  celebrazioni
di  culto,  l'organizzazione  della   Chiesa,   degli   enti,   delle
istituzioni, delle associazioni e  degli  organismi  in  essa  aventi
parte, gli atti in materia  disciplinare  e  spirituale  si  svolgono
senza ingerenza statale. 
  3. La Repubblica garantisce, altresi', la  libera  comunicazione  e
collaborazione della Chiesa in Italia  con  la  sede  centrale  della
Chiesa di Gesu' Cristo dei santi degli ultimi giorni e con  qualsiasi
altro suo ente nazionale ed internazionale.