Art. 4 
 
 
                          Ministri di culto 
 
  1. A tutti gli effetti sono  ministri  di  culto  della  Chiesa  le
seguenti persone: 
    a) i presidenti di palo e i presidenti di distretto, i quali sono
responsabili  delle   congregazioni   esistenti   all'interno   delle
suddivisioni geografiche denominate palo e distretto; 
    b) i vescovi e i presidenti di ramo, i quali sono responsabili di
singole congregazioni di piu' piccole dimensioni; 
    c) i presidenti del  tempio,  i  quali  sono  responsabili  delle
attivita' e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio; 
    d) i presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavoro
svolto dai missionari in Italia. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono nominati dall'autorita'  della
Chiesa gerarchicamente competente e svolgono il  proprio  servizio  a
titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso. 
  3. Ai ministri di culto  e'  assicurato  il  libero  esercizio  del
ministero, nonche' il  libero  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della  Chiesa  a
fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali. 
  4. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere  il
segreto d'ufficio  su  quanto  conosciuto  per  ragione  del  proprio
ministero. 
  5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli
8, 9, 10 e 14, e attesa l'esistenza di una pluralita'  di  ministeri,
la  Chiesa  rilascia  apposita  certificazione  della  qualifica   di
ministro di culto.