Art. 5 
 
 
                 Missionari e presidenti di missione 
 
  1. La Chiesa svolge attivita' missionaria in Italia. A tale fine si
avvale delle prestazioni personali, volontarie, gratuite e senza fini
di lucro dei propri missionari e presidenti di missione, ai quali  e'
assicurato il libero svolgimento delle attivita' di  religione  o  di
culto di cui all'articolo 22 e la  libera  diffusione  del  messaggio
della Chiesa  a  fini  di  evangelizzazione.  Tali  prestazioni  sono
regolate dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato. 
  2. I missionari svolgono funzioni di religione o di culto, fra  cui
in particolare la predicazione del Vangelo, la celebrazione di riti e
cerimonie  religiose,  lo  studio  della  religione,  la  cura  delle
necessita'   delle   anime,   le   attivita'   di    istruzione    ed
evangelizzazione. 
  3.  I  permessi  di  soggiorno  ai  presidenti  di  missione  e  ai
missionari stranieri presenti in  Italia  per  lo  svolgimento  della
propria missione sono  concessi  per  la  durata  rispettivamente  di
diciotto e di dodici mesi e sono rinnovati per una volta in  modo  da
coprire l'intera  durata  del  periodo  di  missione,  sempreche'  la
relativa  richiesta  sia   corredata   da   apposita   certificazione
attestante il loro status, rilasciata  dall'autorita'  religiosa,  la
quale dovra' fornire tempestiva notizia di eventuali  variazioni  che
possano intervenire. 
  4.  La  Chiesa  provvede  alla  copertura   assicurativa,   tramite
organizzazioni  italiane  o  straniere,  per  le  spese  mediche   ed
ospedaliere dei missionari e dei presidenti di  missione  durante  il
loro servizio volontario presso la Chiesa medesima, anche ai fini  di
cui alla normativa vigente in materia di  immigrazione  e  condizione
dello straniero. 
  5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli
6, 8 e 9, e attesa l'esistenza di una  pluralita'  di  ministeri,  la
Chiesa  rilascia   apposita   certificazione   della   qualifica   di
missionario e di presidente di missione.