Art. 7 
 
 
                 Esercizio della liberta' religiosa 
 
  1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze  di  polizia  o  ad
altri servizi assimilati, la degenza nelle strutture socio-sanitarie,
case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in  istituti  di
prevenzione e pena, non  possono  dare  luogo  ad  alcun  impedimento
nell'esercizio della  liberta'  religiosa  e  nell'adempimento  delle
pratiche di culto.