Art. 8 
 
 
Assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze armate, alle Forze
              di polizia e ad altri servizi assimilati 
 
  1. Gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia  o  ad
altri  servizi  assimilati  che  lo  richiedano  hanno   diritto   di
partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle  attivita'
religiose ed  ecclesiastiche  della  Chiesa  che  si  svolgono  nelle
localita' dove essi si trovano per ragioni del loro servizio. 
  2.  Qualora  non  esistano  congregazioni  organizzate  secondo   i
principi della Chiesa nel luogo ove prestino il servizio, i  soggetti
di cui al comma 1 possono ottenere, nel rispetto  delle  esigenze  di
servizio, il permesso di frequentare  la  congregazione  piu'  vicina
nell'ambito   provinciale,   previa   dichiarazione   degli    organi
ecclesiastici competenti. 
  3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attivita' delle
congregazioni di cui al comma 2,  i  ministri  della  Chiesa  possono
svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma  1  che  lo
richiedano. Fatte salve  le  imprescindibili  esigenze  di  servizio,
l'autorita' competente mette a  disposizione  i  locali  necessari  e
consente l'affissione di appositi avvisi. 
  4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui  al  comma  1
facenti parte della Chiesa, l'autorita' competente  adotta,  d'intesa
con i familiari del defunto, le misure necessarie ad  assicurare  che
un ministro della Chiesa sovrintenda e celebri le esequie. 
  5. I ministri di culto della Chiesa appartenenti alle Forze armate,
alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati,  sono  posti  in
condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del  servizio,
anche il ministero  di  assistenza  spirituale  nei  confronti  degli
appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano.