Art. 9 
 
 
                 Assistenza spirituale ai ricoverati 
 
  1. I ministri di culto e i missionari  della  Chiesa  possono  dare
assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti  alla  Chiesa  o  ad
altri  ricoverati  che  ne  facciano   richiesta,   nelle   strutture
socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo. 
  2. L'accesso dei ministri di culto e dei missionari di cui al comma
1 alle strutture di cui al medesimo comma per i fini ivi indicati  e'
libero e senza limitazione d'orario. 
  3. Le direzioni delle strutture di cui al comma  1  sono  tenute  a
comunicare alla autorita' religiosa preposta alla Chiesa piu'  vicina
le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.