Art. 9 Assistenza spirituale ai ricoverati 1. I ministri di culto e i missionari della Chiesa possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla Chiesa o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo. 2. L'accesso dei ministri di culto e dei missionari di cui al comma 1 alle strutture di cui al medesimo comma per i fini ivi indicati e' libero e senza limitazione d'orario. 3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare alla autorita' religiosa preposta alla Chiesa piu' vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.