(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 1)
                                                             Allegato 
 
 
Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa  di  Gesu'  Cristo  dei
                      Santi degli ultimi giorni 
 
 
                              Preambolo 
 
    La Repubblica italiana e la Chiesa  di  Gesu'  Cristo  dei  Santi
degli Ultimi Giorni (di  seguito  per  brevita  indicata  anche  come
Chiesa), richiamandosi ai principi di  liberta'  religiosa  garantiti
dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di pensiero, di coscienza
e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale  dei  diritti
dell'uomo,  dalla  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei   diritti
dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali,  ratificata  con  legge  4
agosto 1955, n. 848 e  successive  integrazioni,  nonche'  dai  Patti
internazionali relativi ai diritti economici, sociali e  culturali  e
ai diritti civili e  politici  del  1966,  ratificati  con  legge  25
ottobre 1977, 881; 
 
                             Considerato 
 
    che in forza dell'articolo 8 della costituzione, secondo e  terzo
comma, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto
di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con  lo  Stato
sono regolati  per  legge  sulla  base  di  intese  con  le  relative
rappresentanze; 
    che uno dei  principi  della  «Chiesa»  e'  obbedire,  onorare  e
sostenere le leggi; 
    preso  atto  che  la  «Chiesa»  non  intende   partecipare   alla
ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF; 
    ritenuto che la legislazione del 1929 e 1930  sui  culti  ammessi
nello Stato non sia piu' idonea a regolare i reciproci rapporti; 
    riconosciuta l'opportunita' di addivenire ad un'intesa; 
 
                             Convengono 
 
    che la legge di approvazione,  ai  sensi  dell'articolo  8  della
Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto,  nei
confronti della «Chiesa», la citata legislazione sui culti ammessi. 
 
                             Articolo 1 
 
 
                        (Liberta' religiosa) 
 
    1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto
il diritto di professare e praticare liberamente la  religione  della
«Chiesa», di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale
od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato  o  in
pubblico, il culto ed i  riti.  La  «Chiesa»  ha  piena  liberta'  di
svolgere la  sua  missione  pastorale,  educativa,  caritativa  e  di
evangelizzazione. 
    2.  E'  garantita  alla  «Chiesa»,   alle   sue   organizzazioni,
associazioni e fedeli la piena liberta' di riunione e la liberta'  di
manifestazione del pensiero mediante la parola, lo  scritto  ed  ogni
altro mezzo di diffusione. 
    3. Le affissioni e la  distribuzione  di  pubblicazioni,  atti  e
stampati relativi al ministero ecclesiastico, alla vita  religiosa  e
alla missione della «Chiesa», all'interno e all'ingresso  dei  luoghi
di culto e delle pertinenti sedi religiose della «Chiesa» nonche'  le
collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuati  senza  alcuna
autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello  Stato
e sono esenti da qualunque tributo. 
    4. E' riconosciuta ai rappresentanti della «Chiesa»  la  liberta'
di distribuire gratuitamente, nei luoghi pubblici, copie del Libro di
Mormon, della Bibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti  la
religione della  «Chiesa»,  senza  la  necessita'  di  autorizzazione
specifica o il pagamento di alcun tributo. 
    5. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo  si  informa  ai
principi di liberta', di manifestazione del pensiero e di  pluralismo
dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione  e  delle
radiofrequenze si terra'  conto  delle  richieste,  presentate  dalle
emittenti gestite dalla «Chiesa» operanti in ambito locale,  relative
alla  disponibilita'  di  bacini  di   utenza   idonei   a   favorire
l'economicita' della gestione e un'adeguata pluralita'  di  emittenti
in conformita' alla disciplina del settore.