Articolo 11 (Insegnamento religioso nelle scuole) 1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato. 2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari o modalita' che abbiano effetti comunque discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto. 3. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della «Chiesa» il diritto di rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita' si inserisce nell'ambito delle attivita' facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, con modalita' concordate dalla «Chiesa» con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari sono comunque a carico della «Chiesa».