(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 11)
                             Articolo 11 
 
 
                (Insegnamento religioso nelle scuole) 
 
    1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza
di tutti, riconosce agli  alunni  delle  scuole  pubbliche,  di  ogni
ordine  e  grado,  il  diritto  di  non  avvalersi  di   insegnamenti
religiosi. Tale diritto e' esercitato dagli alunni o  da  coloro  cui
compete la potesta' su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato. 
    2. Per dare  reale  efficacia  all'attuazione  di  tale  diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso  non
abbia luogo secondo orari o modalita' che  abbiano  effetti  comunque
discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene,
e che non  siano  previste  forme  di  insegnamento  religioso  nello
svolgimento dei programmi di  altre  discipline.  In  ogni  caso  non
potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose  o  atti
di culto. 
    3.  La  Repubblica   italiana,   nel   garantire   il   carattere
pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della «Chiesa» il
diritto di rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni,
dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo  studio
del fatto religioso e  delle  sue  implicazioni.  Tale  attivita'  si
inserisce  nell'ambito  delle   attivita'   facoltative   finalizzate
all'ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalle  istituzioni
scolastiche  nell'esercizio  della  loro  autonomia,  con   modalita'
concordate dalla «Chiesa» con  le  medesime  istituzioni.  Gli  oneri
finanziari sono comunque a carico della «Chiesa».