(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 12)
                             Articolo 12 
 
 
          (Istituzione di scuole ed istituti di educazione) 
 
    1. La Repubblica italiana,  in  conformita'  al  principio  della
liberta' della scuola e  dell'insegnamento  e  nei  termini  previsti
dalla Costituzione, garantisce alla «Chiesa» il diritto di  istituire
liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. 
    2. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto
della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto
allo studio e all'istruzione. 
    3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta  la  parita',
potranno usufruire, in caso di ripristino del  servizio  obbligatorio
di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti  degli  istituti
statali, per corsi di pari durata.