(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 13)
                             Articolo 13 
 
 
                            (Matrimonio) 
 
    1. Ferma restando l'autonomia della «Chiesa» in materia religiosa
o di culto, la  «Chiesa»  riconosce  allo  Stato  italiano  esclusiva
giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio. 
    2. La  Repubblica  italiana  riconosce  gli  effetti  civili  del
matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della  «Chiesa»,
di cittadinanza  italiana,  a  condizione  che  la  celebrazione  sia
preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale  e  che  l'atto  di
matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile. 
    3. Coloro  che  intendono  celebrare  il  matrimonio  secondo  la
previsione del comma 2, comunicano tale intento  all'ufficiale  dello
stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. 
    4. L'ufficiale dello  stato  civile,  dopo  aver  proceduto  alle
pubblicazioni, accerta che nulla  si  oppone  alla  celebrazione  del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in
un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. 
    5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della «Chiesa» spiega
ai coniugi gli effetti civili del  matrimonio,  dando  lettura  degli
articoli del codice civile riguardanti  i  diritti  e  i  doveri  dei
coniugi. I coniugi potranno altresi' rendere le dichiarazioni che  la
legge consente siano rese nell'atto di matrimonio. 
    6.  Il  ministro  di  culto  davanti  al  quale  e'  avvenuta  la
celebrazione  nuziale  compila  immediatamente   dopo,   in   duplice
originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei  nulla  osta
rilasciati dall'ufficiale dello stato  civile.  Entro  cinque  giorni
dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa e'  avvenuta,
trasmette  all'ufficiale  dello  stato  civile  del  Comune  dove  e'
avvenuta la celebrazione un originale dell'atto di matrimonio insieme
al nulla osta. 
    7. L'ufficiale dello  stato  civile,  constatata  la  regolarita'
formale dell'atto  e  l'autenticita'  del  nulla  osta,  effettua  la
trascrizione nei registri dello stato civile entro  ventiquattro  ore
dal ricevimento e ne da' notizia al  ministro  di  culto  davanti  al
quale e' avvenuta la celebrazione nuziale. 
    8.  Il  matrimonio  ha   effetti   civili   dal   momento   della
celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto
l'atto  abbia  omesso  di  effettuare  la  trascrizione  nel  termine
prescritto.