Articolo 14 (Tutela degli edifici di culto) 1. Gli edifici aperti al culto pubblico della «Chiesa», nonche' le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorita' della «Chiesa». 2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare in tali edifici per l'esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della «Chiesa» responsabile dell'edificio. 3. Lo Stato italiano prende atto che le attivita' di culto della «Chiesa» possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della «Chiesa». 4. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dalla «Chiesa» per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. Ad essi ed alle relative pertinenze, si applica l'articolo 9, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonche' le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.