(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 14)
                             Articolo 14 
 
 
                   (Tutela degli edifici di culto) 
 
    1. Gli edifici aperti al culto pubblico della  «Chiesa»,  nonche'
le  loro  pertinenze,  non  possono   essere   occupati,   requisiti,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo  con
la competente autorita' della «Chiesa». 
    2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo'
entrare in tali edifici per l'esercizio  delle  sue  funzioni,  senza
averne dato previo avviso e  preso  accordi  con  il  ministro  della
«Chiesa» responsabile dell'edificio. 
    3. Lo Stato italiano prende atto che le attivita' di culto  della
«Chiesa» possono svolgersi anche al di fuori degli edifici  di  culto
della «Chiesa». 
    4. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose  delle
popolazioni fatte presenti dalla  «Chiesa»  per  quanto  concerne  la
costruzione di nuovi edifici di  culto.  Ad  essi  ed  alle  relative
pertinenze, si applica l'articolo  9,  lettera  f),  della  legge  28
gennaio  1977,  n.  10,  nonche'  le  norme  vigenti  in  materia  di
esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.