(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 16)
                             Articolo 16 
 
 
               (Riconoscimento di enti ecclesiastici) 
 
    1.  Ferma   restando   la   personalita'   giuridica   dell'«Ente
Patrimoniale della Chiesa di Gesu'  Cristo  dei  Santi  degli  Ultimi
Giorni», ente ecclesiastico riconosciuto con decreto  del  Presidente
della Repubblica del 23 febbraio 1993 ed iscritto nel registro  delle
persone giuridiche del Tribunale di Roma al n. 2230,  possono  essere
riconosciuti come  enti  ecclesiastici  altri  enti,  istituzioni  ed
organismi costituiti  nell'ambito  della  «Chiesa»,  aventi  sede  in
Italia, che abbiano fine di religione o di culto,  solo  o  congiunto
con quelli di istruzione, assistenza o beneficenza,  su  istanza  del
legale rappresentante dell'ente di cui si chiede  il  riconoscimento,
controfirmata dal Presidente dell'«Ente Patrimoniale della Chiesa  di
Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». 
    2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui
si  chiede  il  riconoscimento  della  personalita'   giuridica,   al
carattere  ecclesiastico  e  ai  predetti  fini,  sulla  base   della
documentazione ad essi fornita. 
    3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta
in conformita' alle disposizioni dell'articolo 21. 
    4.  Il  riconoscimento  e'  concesso  con  decreto  del  Ministro
dell'interno. 
    5. Gli enti riconosciuti in base ai commi precedenti assumono  la
qualifica di enti ecclesiastici della  Chiesa  di  Gesu'  Cristo  dei
Santi degli Ultimi Giorni civilmente riconosciuti.