Articolo 16 (Riconoscimento di enti ecclesiastici) 1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'«Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni», ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1993 ed iscritto nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Roma al n. 2230, possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici altri enti, istituzioni ed organismi costituiti nell'ambito della «Chiesa», aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza o beneficenza, su istanza del legale rappresentante dell'ente di cui si chiede il riconoscimento, controfirmata dal Presidente dell'«Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». 2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini, sulla base della documentazione ad essi fornita. 3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 21. 4. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno. 5. Gli enti riconosciuti in base ai commi precedenti assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni civilmente riconosciuti.