(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 17)
                             Articolo 17 
 
 
                (Mutamenti degli enti ecclesiastici) 
 
    1. Ogni mutamento sostanziale nel fine e nel modo di esistenza di
un  ente  ecclesiastico  della  «Chiesa»   civilmente   riconosciuto,
acquista efficacia civile mediante  riconoscimento  con  decreto  del
Ministro dell'interno. 
    2. In caso di mutamento  che  faccia  perdere  all'ente  uno  dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento,  questo  puo'  essere
revocato con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentito  l'«Ente
Patrimoniale della Chiesa di Gesu'  Cristo  dei  Santi  degli  Ultimi
Giorni». 
    3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un  ente  da
parte  dell'organo   statutariamente   competente   della   «Chiesa»,
determina   la   cessazione,   con   provvedimento   statale,   della
personalita' giuridica dell'ente stesso. 
    4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto  avviene
secondo quanto prevede il provvedimento  dell'organo  statutariamente
competente, fatti  salvi  comunque  la  volonta'  dei  disponenti,  i
diritti dei terzi, le disposizioni statutarie.