(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 18)
                             Articolo 18 
 
 
         (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche) 
 
    1. Gli enti ecclesiastici della Chiesa di Gesu' Cristo dei  Santi
degli Ultimi Giorni civilmente  riconosciuti  devono  iscriversi  nel
registro delle persone giuridiche  entro  due  anni  dall'entrata  in
vigore della legge di approvazione della presente  intesa,  ove  gia'
non iscritti. Decorso tale termine gli enti possono concludere negozi
giuridici  solo  previa  iscrizione  nel   registro   delle   persone
giuridiche. 
    2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle  indicazioni
prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le  norme
di funzionamento ed  i  poteri  degli  organi  di  rappresentanza  di
ciascun ente.