(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 19)
                             Articolo 19 
 
 
                 (Gestione degli enti ecclesiastici) 
 
    1.  La  gestione  ordinaria   e   gli   atti   di   straordinaria
amministrazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,  si
svolgono sotto il controllo degli organi competenti  della  «Chiesa»,
senza ingerenza da parte dello Stato, delle  Regioni  e  degli  altri
enti territoriali.