(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 2)
                             Articolo 2 
 
 
                     (Autonomia della «Chiesa») 
 
    1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia della  «Chiesa»
liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti  e  disciplinata
dai propri statuti. 
    2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai  diritti  inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le  nomine  dei
ministri di culto e dei missionari, di cui agli articoli 3  e  4,  le
celebrazioni di culto, l'organizzazione della «Chiesa»,  degli  enti,
delle istituzioni, delle  associazioni  e  degli  organismi  in  essa
aventi parte, gli  atti  in  materia  disciplinare  e  spirituale  si
svolgono senza ingerenza statale. 
    3.  La  Repubblica  italiana  garantisce   altresi'   la   libera
comunicazione e collaborazione della «Chiesa» in Italia con  la  sede
centrale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e
con qualsiasi altro suo ente nazionale ed internazionale.