Articolo 2 (Autonomia della «Chiesa») 1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia della «Chiesa» liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti. 2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto e dei missionari, di cui agli articoli 3 e 4, le celebrazioni di culto, l'organizzazione della «Chiesa», degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale. 3. La Repubblica italiana garantisce altresi' la libera comunicazione e collaborazione della «Chiesa» in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e con qualsiasi altro suo ente nazionale ed internazionale.