(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 21)
                             Articolo 21 
 
 
                 (Attivita' di religione o di culto) 
 
    1. Agli effetti delle leggi civili si considerano: 
      a) attivita' di religione  o  di  culto,  quelle  dirette  alla
predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose,
svolgimento  dei  servizi  di  culto,  attivita'  missionarie  e   di
evangelizzazione, necessita' delle anime; 
      b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto,  quelle
di assistenza e beneficenza, istruzione educazione e  cultura  e,  in
ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro. 
    2. La Repubblica italiana prende atto che, per  la  «Chiesa»,  la
cura  delle  necessita'  delle  anime  comprende  anche  la   ricerca
genealogica necessaria per la salvezza delle  anime  degli  antenati.
Tale attivita' e' comunque svolta nel rispetto delle leggi vigenti.