(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 22)
                             Articolo 22 
 
 
            (Regime tributario degli enti ecclesiastici) 
 
    1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della «Chiesa»,
incluso l'«Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo  dei  Santi
degli Ultimi Giorni», aventi fine di religione o di culto, cosi' come
le attivita' esercitate dagli enti predetti e dirette a  tali  scopi,
sono  equiparati,  a  fini  tributari,  agli  enti  aventi  fine   di
assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l'applicabilita'
di norme piu' favorevoli. 
    2.  Tali  enti,  tuttavia,  possono  svolgere  liberamente  anche
attivita' diverse da quelle di religione o  di  culto.  In  tal  caso
dette  attivita'  saranno  assoggettate  alle   leggi   dello   Stato
concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.