Articolo 22 (Regime tributario degli enti ecclesiastici) 1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della «Chiesa», incluso l'«Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni», aventi fine di religione o di culto, cosi' come le attivita' esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l'applicabilita' di norme piu' favorevoli. 2. Tali enti, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attivita' diverse da quelle di religione o di culto. In tal caso dette attivita' saranno assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.