(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 23)
                             Articolo 23 
 
 
                   (Deduzione agli effetti IRPEF) 
 
    1. La Repubblica italiana prende atto che la «Chiesa» si sostiene
finanziariamente con i contributi  volontari  dei  suoi  fedeli,  che
consistono nelle decime e nelle offerte. 
    2. A decorrere dal periodo di  imposta  in  corto  alla  data  di
entrata in vigore della legge di approvazione della presente  intesa,
le persone fisiche possono dedurre dal proprio  reddito  complessivo;
agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro  che  siano
destinate alle attivita' di cui all'articolo 21, lettera  a),  ed  al
rimborso delle spese dei ministri di culto  e  dei  missionari,  fino
all'importo di Euro 1.032,91, a favore dell'«Ente Patrimoniale  della
Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». 
    3. Le modalita' relative sono stabilite con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
    4. Su richiesta di  una  delle  parti,  al  fine  di  predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione  dell'importo
deducibile  di  cui  al  secondo  comma  ad  opera  di  una  apposita
commissione paritetica nominata dall'autorita'  governativa  e  dalla
«Chiesa».