Articolo 23 (Deduzione agli effetti IRPEF) 1. La Repubblica italiana prende atto che la «Chiesa» si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte. 2. A decorrere dal periodo di imposta in corto alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo; agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro che siano destinate alle attivita' di cui all'articolo 21, lettera a), ed al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, fino all'importo di Euro 1.032,91, a favore dell'«Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». 3. Le modalita' relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al secondo comma ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dalla «Chiesa».