Articolo 24 (Cimiteri) 1. I piani regolatori cimiteriali dovranno prevedere, su richiesta della «Chiesa», reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un'area adeguata del cimitero in conformita' delle leggi vigenti. 2. La sepoltura nei cimiteri della «Chiesa» e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformita' dei riti e della tradizione della «Chiesa» medesima. 3. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico della «Chiesa», le concessioni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni. 4. L'inumazione nei reparti della «Chiesa» ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformita' con la normativa italiana in materia. 5. Nei cimiteri della «Chiesa» e' assicurata l'osservanza dei riti e delle cerimonie della «Chiesa».