Articolo 26 (Cessazione di efficacia della normativa precedente e delle norme contrastanti) 1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi della «Chiesa» nonche' degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte. 2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti della «Chiesa», comunita' ed enti e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.