(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 26)
                             Articolo 26 
 
 
(Cessazione di efficacia della normativa  precedente  e  delle  norme
                            contrastanti) 
 
    1. Con l'entrata in vigore  della  legge  di  approvazione  della
presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159,
e del regio decreto 28  febbraio  1930,  n.  289,  cessano  di  avere
efficacia ed applicabilita' nei riguardi della «Chiesa» nonche' degli
enti, istituzioni, associazioni, organismi e  persone  che  ne  fanno
parte. 
    2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di  avere
efficacia nei confronti della «Chiesa», comunita'  ed  enti  e  degli
organi e persone che li  costituiscono,  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di approvazione, ai sensi  dell'articolo  8  della
Costituzione, dell'intesa stessa.