Articolo 27 (Ulteriori intese) 1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa. 2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' non la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della «Chiesa» con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.