(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 27)
                             Articolo 27 
 
 
                         (Ulteriori intese) 
 
    1. Le parti  sottoporranno  a  nuovo  esame  il  contenuto  della
presente intesa al termine del decimo  anno  dall'entrata  in  vigore
della legge di approvazione dell'intesa stessa. 
    2.  Ove,  nel  frattempo,  una   delle   due   parti   ravvisasse
l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le  parti
torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' non
la  stipulazione  di  una  nuova  intesa   e   con   la   conseguente
presentazione  al  Parlamento  di  apposito  disegno  di   legge   di
approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 
    3. In occasione di  disegni  di  legge  relativi  a  materie  che
coinvolgono rapporti della «Chiesa» con lo Stato,  verranno  promosse
previamente, in conformita' all'articolo  8  della  Costituzione,  le
intese del caso.