Articolo 3 (Ministri di culto) 1. A tutti gli effetti sono ministri di culto della «Chiesa» le seguenti persone: a) i Presidenti di palo e i Presidenti di distretto, i quali sono responsabili delle congregazioni esistenti all'interno delle suddivisioni geografiche denominate palo e distretto; b) i Vescovi e i Presidenti di ramo, i quali sono responsabili di singole congregazioni di piu' piccole dimensioni; c) i Presidenti del tempio, i quali sono responsabili delle attivita' e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio; d) i Presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavoro svolto dai missionari in Italia. Queste persone sono nominate dall'autorita' della «Chiesa» gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso. 2. Ai ministri di culto e' assicurato il libero esercizio del ministero, nonche' il libero svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 21 e la libera diffusione del messaggio della «Chiesa» a fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali. 3. Ai ministri di culto e' riconosciuta il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 7, 8, 9 e 13, e attesa l'esistenza di una pluralita' di ministeri, la «Chiesa» rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto.