(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 3)
                             Articolo 3 
 
 
                         (Ministri di culto) 
 
    1. A tutti gli effetti sono ministri di culto della  «Chiesa»  le
seguenti persone: 
      a) i Presidenti di palo e i Presidenti di  distretto,  i  quali
sono responsabili delle  congregazioni  esistenti  all'interno  delle
suddivisioni geografiche denominate palo e distretto; 
      b) i Vescovi e i Presidenti di ramo, i quali sono  responsabili
di singole congregazioni di piu' piccole dimensioni; 
      c) i Presidenti del tempio, i  quali  sono  responsabili  delle
attivita' e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio; 
      d) i Presidenti di missione,  i  quali  sono  responsabili  del
lavoro svolto dai missionari in Italia. 
    Queste  persone  sono  nominate  dall'autorita'  della   «Chiesa»
gerarchicamente competente e svolgono il proprio  servizio  a  titolo
gratuito e senza ricevere alcun compenso. 
    2. Ai ministri di culto e' assicurato  il  libero  esercizio  del
ministero, nonche' il  libero  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 21 e la libera diffusione del messaggio della «Chiesa» a
fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali. 
    3. Ai ministri di culto e' riconosciuta il diritto  di  mantenere
il segreto d'ufficio su quanto conosciuto  per  ragione  del  proprio
ministero. 
    4. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  articolo  e  degli
articoli 7, 8, 9 e 13, e attesa  l'esistenza  di  una  pluralita'  di
ministeri,  la  «Chiesa»  rilascia  apposita   certificazione   della
qualifica di ministro di culto.