(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 4)
                             Articolo 4 
 
 
                (Missionari e Presidenti di missione) 
 
    1. La «Chiesa» svolge attivita' missionaria in Italia. A tal fine
si avvale delle prestazioni personali, volontarie, gratuite  e  senza
fini di lucro dei propri missionari  e  Presidenti  di  missione,  ai
quali  e'  assicurato  il  libero  svolgimento  delle  attivita'   di
religione o di Culto di cui all'articolo 21 e  la  libera  diffusione
del  messaggio  della  «Chiesa»  a  fini  di  evangelizzazione.  Tali
prestazioni sono regolate dalle disposizioni vigenti  in  materia  di
volontariato. 
    2. I missionari svolgono funzioni di religione o  di  culto,  fra
cui in particolare la predicazione del Vangelo,  la  celebrazione  di
riti e cerimonie religiose, lo studio della religione, la cura  delle
necessita'   delle   anime,   le   attivita'   di    istruzione    ed
evangelizzazione. 
    3. I permessi  di  soggiorno  ai  Presidenti  di  missione  e  ai
missionari stranieri presenti in  Italia  per  lo  svolgimento  della
propria missione vengono concessi per la  durata  rispettivamente  di
diciotto e di dodici mesi e vengono rinnovati per una volta  in  modo
da coprire l'intera durata del periodo  di  missione,  sempreche'  la
relativa  richiesta  sia   corredata   da   apposita   certificazione
attestante il loro status, rilasciata  dall'autorita'  religiosa,  la
quale dovra' fornire tempestiva notizia di eventuali  variazioni  che
possano intervenire. 
    4. La «Chiesa»  provvede  alla  copertura  assicurativa,  tramite
organizzazioni  italiane  o  straniere,  per  le  spese  mediche   ed
ospedaliere dei missionari e dei Presidenti di  missione  durante  il
loro servizio volontario presso la «Chiesa» medesima, anche  ai  fini
di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione e condizione
dello straniero. 
    5. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  articolo  e  degli
articoli 5,  7  e  8  e  attesa  l'esistenza  di  una  pluralita'  di
ministeri,  la  «Chiesa»  rilascia  apposita   certificazione   della
qualifica di missionario e di Presidente di missione.