Articolo 4 (Missionari e Presidenti di missione) 1. La «Chiesa» svolge attivita' missionaria in Italia. A tal fine si avvale delle prestazioni personali, volontarie, gratuite e senza fini di lucro dei propri missionari e Presidenti di missione, ai quali e' assicurato il libero svolgimento delle attivita' di religione o di Culto di cui all'articolo 21 e la libera diffusione del messaggio della «Chiesa» a fini di evangelizzazione. Tali prestazioni sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato. 2. I missionari svolgono funzioni di religione o di culto, fra cui in particolare la predicazione del Vangelo, la celebrazione di riti e cerimonie religiose, lo studio della religione, la cura delle necessita' delle anime, le attivita' di istruzione ed evangelizzazione. 3. I permessi di soggiorno ai Presidenti di missione e ai missionari stranieri presenti in Italia per lo svolgimento della propria missione vengono concessi per la durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi e vengono rinnovati per una volta in modo da coprire l'intera durata del periodo di missione, sempreche' la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione attestante il loro status, rilasciata dall'autorita' religiosa, la quale dovra' fornire tempestiva notizia di eventuali variazioni che possano intervenire. 4. La «Chiesa» provvede alla copertura assicurativa, tramite organizzazioni italiane o straniere, per le spese mediche ed ospedaliere dei missionari e dei Presidenti di missione durante il loro servizio volontario presso la «Chiesa» medesima, anche ai fini di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione e condizione dello straniero. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 5, 7 e 8 e attesa l'esistenza di una pluralita' di ministeri, la «Chiesa» rilascia apposita certificazione della qualifica di missionario e di Presidente di missione.