(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 7)
                             Articolo 7 
 
 
(Assistenza spirituale agli  appartenenti  alle  forze  armate,  alla
               polizia e ad altri servizi assimilati) 
 
    1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia  o  ad  altri
servizi assimilati che lo richiedano, hanno diritto  di  partecipare,
nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivita' religiose  ed
ecclesiastiche della «Chiesa» che si svolgono  nelle  localita'  dove
essi si trovano per ragioni del loro servizio. 
    2. Qualora  non  esistano  congregazioni  organizzate  secondo  i
principi della  «Chiesa»  nel  luogo  ove  prestino  il  servizio,  i
soggetti di cui al comma 1  potranno  ottenere,  nel  rispetto  delle
esigenze di servizio, il permesso  di  frequentare  la  congregazione
piu'  vicina  nell'ambito  provinciale,  previa  dichiarazione  degli
organi ecclesiastici competenti. 
    3. Ove in ambito provinciale non sia  in  atto  alcuna  attivita'
delle dette  chiese,  i  ministri  della  «Chiesa»  possono  svolgere
riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano.
Fatte salve le  imprescindibili  esigenze  di  servizio,  l'autorita'
competente mettera' a disposizione i locali necessari  e  consentira'
l'affissione di appositi avvisi. 
    4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma  1
facenti parte della «Chiesa», l'autorita' competente adotta, d'intesa
con i familiari del defunto, le misure necessarie ad  assicurare  che
un ministro della «Chiesa» sovrintenda e celebri le esequie. 
    5. I ministri di culto della  «Chiesa»  appartenenti  alle  forze
armate, alla polizia o ad altri servizi  assimilati,  sono  posti  in
condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del  servizio,
anche il ministero  di  assistenza  spirituale  nei  confronti  degli
appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano.