Articolo 7 (Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati) 1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati che lo richiedano, hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche della «Chiesa» che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per ragioni del loro servizio. 2. Qualora non esistano congregazioni organizzate secondo i principi della «Chiesa» nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la congregazione piu' vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti. 3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attivita' delle dette chiese, i ministri della «Chiesa» possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. Fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, l'autorita' competente mettera' a disposizione i locali necessari e consentira' l'affissione di appositi avvisi. 4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte della «Chiesa», l'autorita' competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro della «Chiesa» sovrintenda e celebri le esequie. 5. I ministri di culto della «Chiesa» appartenenti alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti degli appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano.