(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 8)
                             Articolo 8 
 
 
                (Assistenza spirituale ai ricoverati) 
 
    1. I ministri di culto e i missionari della «Chiesa» possono dare
assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla «Chiesa»  o  ad
altri  ricoverati  che  ne  facciano   richiesta,   nelle   strutture
socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo. 
    2. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 ai predetti  istituti
per i fini ivi indicati e' libero e senza limitazione d'orario. 
    3. Le direzioni di tali istituti sono tenute  a  comunicare  alla
autorita' religiosa preposta alla «Chiesa» piu' vicina  le  richieste
di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.