Articolo 8 (Assistenza spirituale ai ricoverati) 1. I ministri di culto e i missionari della «Chiesa» possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla «Chiesa» o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo. 2. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 ai predetti istituti per i fini ivi indicati e' libero e senza limitazione d'orario. 3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla autorita' religiosa preposta alla «Chiesa» piu' vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.