(Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni-art. 9)
                             Articolo 9 
 
 
                 (Assistenza spirituale ai detenuti) 
 
    1. E' assicurato il diritto da parte dei ministri di culto  della
«Chiesa» di dare assistenza spirituale negli istituti penitenziari. 
    2. A tal fine  la  «Chiesa»  trasmette  all'autorita'  competente
l'elenco  dei  ministri   di   culto   responsabili   dell'assistenza
spirituale   negli    istituti    penitenziari    ricadenti,    nella
circoscrizione territoriale di competenza della  predetta  autorita',
allegando la certificazione di cui all'articolo 3. Tali ministri sono
compresi tra coloro che possono visitare  gli  istituti  penitenziari
senza particolare autorizzazione. 
    3. L'assistenza spirituale e'  svolta  nei  suddetti  istituti  a
richiesta dei detenuti o delle loro famiglie  o  per  iniziativa  dei
ministri  di  culto,  in  locali  idonei  messi  a  disposizione  dal
direttore dell'istituto penitenziario. 
    4. Il  direttore  dell'istituto  penitenziario  informa  di  ogni
richiesta proveniente dai  detenuti  l'autorita'  religiosa  preposta
alla «Chiesa» piu' vicina.