Articolo 9 (Assistenza spirituale ai detenuti) 1. E' assicurato il diritto da parte dei ministri di culto della «Chiesa» di dare assistenza spirituale negli istituti penitenziari. 2. A tal fine la «Chiesa» trasmette all'autorita' competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti, nella circoscrizione territoriale di competenza della predetta autorita', allegando la certificazione di cui all'articolo 3. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. 3. L'assistenza spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. 4. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti l'autorita' religiosa preposta alla «Chiesa» piu' vicina.